L'Associazione è senza finalità di lucro, apolitica, non confessionale e garantisce le pari opportunità fra uomo e donna; L'Associazione ha come scopo principale:
- la formazione e l'aggiornamento di insegnanti, educatori, personale sanitario e sociale; - proporre percorsi formativi ed interventi a sostegno delle famiglie; - proporre laboratori e/o percorsi didattici strutturati alle scuole; - organizzazione e gestione di scuole: asilo nido, materna, elementare, media, superiore; - organizzazione di percorsi guidati e laboratori per promuovere una nuova cultura della "Terra"; - proporre attività di counseling all'interno delle strutture sanitarie, sociali, istituzionali e private; - la ricerca, lo studio, l'applicazione, la diffusione della Psicosintesi Educativa; - diffondere la Psicosintesi anche partecipando e/o organizzando spettacoli, rassegna, convegni, congressi, seminari; - dare impulso a iniziative nell'ambito della Psicosintesi; - attuare scambi culturali con Associazioni e professionisti che operano nel mondo dell'Educazione e della crescita personale; - promuovere la propria crescita attraverso pubblicazioni di vario genere; - curare l'edizione di pubblicazioni inerenti l'attività e gli interessi culturali e scientifici dell'Associazione; - avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e realizzare la divulgazione e l'applicazione della Psicosintesi Educativa e del counseling psicosintetico; - organizzare e promuovere la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei suoi soci.
L'Associazione non eserciterà le attività commerciali di cui all'art. 4, comma 5 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e all'art. 111 comma 4 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917.
L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro, con il vincolo tassativo che gli eventuali utili di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere e attività volte a perseguire la finalità dell'Associazione. Verranno, pertanto, destinati a totale vantaggio della diffusione delle tecniche di apprendimento proprie della Psicosintesi Educativa, con la precisazione che la Psicosintesi non costituisce né rappresenta una terapia medica, una religione, una forma di medicina tradizionale o alternativa e non ne costituisce un loro presupposto.
La Psicosintesi è, infatti, una concezione dinamica della vita psichica, è un insieme di metodi e di azione psicologica volti a favorire e promuovere l'integrazione e l'armonia della personalità umana. (Dott. Roberto Assagioli) Educare è per noi "e-duco", tirar fuori l'uomo nuovo secondo la concezione del filosofo Socrate.
Centri
ARTICOLO 4
L'attività dell'Associazione si può articolare in centri da considerarsi esclusivamente emanazione dell'Associazione che, essendo una persona giuridica unica, non è frazionabile: - la gestione finanziaria è unica anche se si articola in vari centri; - ogni centro è formato da associati che si sono iscritti in quel centro con un direttore non scelto tra i soci e che nominerà i suoi collaboratori; - il direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e farà riferimento unicamente a questo ultimo; - il direttore indicherà al Consiglio Direttivo i nomi dei docenti dei corsi e organizzerà tutta l'attività del Centro.
ARTICOLO 5
Possono essere associate le persone che condividono e/o partecipano alle finalità dell'Associazione e che condividono la pratica della Psicosintesi. Per le attività dell'Associazione rivolte ai bambini e ai minori di 18 anni si assocerà uno dei genitori o che ne fa le veci. Per associarsi l'aspirante dovrà presentare e sottoscrivere la domanda al Presidente dell'Associazione. Tale domanda dovrà contenere i dati anagrafici e l'accettazione dello Statuto Sociale. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'ammissione. L'associato ammesso dovrà versare contestualmente con la quota associativa anche un fondo di ammissione. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
FONDATORI: coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione; ORDINARI: coloro che intendono partecipare attivamente all'attività dell'Associazione e che devono versare la normale quota annuale; SOSTENITORI: coloro che sostengono e favoriscono l'attività dell'Associazione contribuendo volontariamente con versamenti di quote maggiorate annuali; ONORARI: coloro che vengono nominati dall'Assemblea degli associati o dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze nei confronti dell'Associazione; la loro associazione si intende tacitamente rinnovata anche negli anni successivi, sino a quando non intervenga una diversa decisione del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 6
Tutti gli associati avranno come punto di riferimento la sede dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto e di eleggibilità nelle cariche sociali; tale diritto può essere agito dall'esercizio successivo a quello dell'iscrizione. Gli associati hanno diritto di intervento nelle assemblee. Per il primo esercizio avranno diritto al voto solo gli associati Fondatori. L'associato uscente avrà diritto di voto sino alla fine dell'esercizio in corso.
ARTICOLO 7
La qualifica di associato si perde:
PER DIMISSIONI: queste devono essere presentate al Consiglio Direttivo con lettera entro il 31 ottobre di ogni anno; trascorso tale periodo l'associato è tenuto a versare la quota di associazione fissata per l'anno successivo; PER ESCLUSIONE: viene pronunciata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi incompatibilità con i requisiti richiesti e precisati nel precedente art. 4; PER MOROSITA': viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro l'associato che non ha pagato la quota associativa entro il 30 novembre dell'anno al quale la quota è riferita; PER MORTE. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 8
L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Le assemblee straordinarie vengono convocate su deliberazione del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, deve sempre avvenire con avviso scritto almeno trenta giorni prima della data stabilita, precisando l'ordine del giorno. Con lo stesso avviso potrà essere convocata contemporaneamente anche l'assemblea in seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta. La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.
ARTICOLO 9
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio depositato presso la sede nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione e resta a disposizione dei soci. Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto, gli associati che siano in regola con il pagamento della quota annua di associazione e le quote di frequenza ai corsi ai quali sono iscritti e con il limite previsto dall'art. 5. Le assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione, come in convocazioni successive, se saranno presenti o rappresentati almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati (ciascuno non potrà rappresentare più di dieci assenti) anche se componenti del Consiglio Direttivo, salvo nelle assemblee per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.
ARTICOLO 10
La assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, ed uno degli associati presenti sarà chiamato a fungere da segretario dell'assemblea. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, nominerà due scrutatori.
ARTICOLO 11
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tutti gli atti e i registri dell'associazione sono pubblici.
Consiglio Direttivo
ARTICOLO 12
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette consiglieri di cui tre quarti scelti tra gli associati fondatori. Essi sono nominati la prima volta con l'Atto Costitutivo; in seguito dall'assemblea con votazione a scrutinio segreto o in modo palese. I consiglieri a loro volta nominano, nel loro ambito il Presidente ed eventualmente il vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, al termine dei quali decadono anche quei componenti che fossero entrati successivamente in carica per sostituzione (in caso di dimissioni, decadenza o morte) di altri cessati o per qualsiasi altra ragione. Tutti i componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è formato da almeno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente qualora un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni sono presenti la metà più uno dei componenti, uno dei quali deve essere il Presidente. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse formato da un numero pari di associati, il Presidente avrà diritto a due voti .
ARTICOLO 13
Sono compiti del Consiglio Direttivo: - discutere ed approvare i programmi di attività dell'Associazione in linea con le direttive dell'Assemblea degli associati e ne cura la realizzazione, assumendo tutte le iniziative e decisioni che ritiene necessarie ed opportune; decidere l'apertura o la chiusura di Centri (ogni centro è da considerare esclusivamente dipendenza ed emanazione dell'Associazione); - svolgere le attività amministrative ed organizzative; - nominare i docenti, i professionisti, i collaboratori e qualunque altra istituzione sia necessaria all'adempimento delle funzioni dell'Associazione; - organizzare e approvare corsi didattici; - indicare le attività future necessarie al funzionamento dell'Associazione; - stipulare accordi con altre associazioni, società, scuole e università italiane ed estere purché rientrino nelle finalità dell'Associazione; - deliberare contratti per l'acquisto di beni mobili ed immobili destinati esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; - nominare il direttore di ogni centro, stabilire l'importo delle quote associative e il costo della frequenza ai corsi; - stabilire le date e convocare la assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta l'anno, nonché le assemblee straordinarie, ogni qualvolta lo reputi necessario o sia richiesto da almeno un quarto degli associati con le modalità di cui all'art. 6; - compilare le norme di funzionamento della sede sociale, i regolamenti interni, le norme ed i corrispettivi per le manifestazioni, per l'uso d impianti, dare esecuzione di quanto deliberato dalle assemblee degli associati; - redigere i rendiconti consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea, secondo le proposte e le indicazioni fornite dal Presidente; - decidere sull'ammissione nonché sull'esclusione degli associati.
Ogni componente il Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non partecipasse alle riunioni senza giustificato motivo, decade dalla carica ed in tal caso verrà sostituito da chi tra gli esclusi nell'ultima votazione per le nomine abbia riportato maggior numero di voti. Analogo procedimento verrà seguito anche in occasione di eventuale uscita dal Consiglio Direttivo per altri motivi. Nel caso di decadenza o di cessazione del Presidente, il Consiglio Direttivo, sempre quando continui nel suo mandato, una volta ricompletato, procederà alla nomina del nuovo Presidente in base alle modalità stabilite dall'art. 12.
ARTICOLO 14
Il Presidente, ed in caso di suo impedimento il vicepresidente, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, hanno tutti i poteri di ordinaria amministrazione senza limiti ed eccezioni. Essi regolano, intrattengono, perfezionano e sottoscrivono i rapporti, anche contrattuali, secondo le delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente risponde in proprio delle eventuali spese straordinarie sostenute ma non preventivate in bilancio, a meno che esse non vengano poi ratificate dal Consiglio Direttivo. Per eventuali obbligazioni sociali, arbitrariamente assunte, risponde personalmente chi ha agito per conto dell'Associazione.
Delega dei poteri ed altre cariche
ARTICOLO 15
L'assunzione, la determinazione delle attribuzioni e dei compensi, nonché il licenziamento del personale sono di competenza del Consiglio Direttivo che potrà delegare ad uno o più dei suoi componenti, in tutto o in parte, i suoi poteri. Il vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza. Il segretario ha il compito di tenere la documentazione dell'Associazione svolgendo le mansioni inerenti la segreteria, viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il tesoriere viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli. I direttori dei centri, così come per il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni a favore dell'Associazione.
Entrate dell'Associazione
ARTICOLO 16
Le entrate dell'Associazione sono costituite: - dalle quote associative e dalle tasse di ammissione; - dalle quote di frequenza ai corsi; - da lasciti testamentari e donazioni; - da eventuali elargizioni, contributi ed erogazioni; - dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni; - da tutte le altre entrate che provengono dall'attività dell'Associazione.
Patrimonio dell'Associazione
ARTICOLO 17
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: - da eventuali avanzi dei bilanci accantonati a fondo riserva; - dagli eventuali beni mobili ed immobili pervenuti o appartenenti all'Associazione stessa. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consigli Direttivo. Il Presidente, il vicepresidente ed il tesoriere depositeranno le loro firme presso l'Istituto di Credito scelto per poter effettuare le operazioni.
Durata del'Associazione
ARTICOLO 18
La durata dell'Associazione è illimitata ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento su deliberazione dell'Assemblea degli associati con la maggioranza e le modalità previste dall'art.9 del presente statuto. In caso di scioglimento tutte le attività che eventualmente rimanessero, dopo aver provveduto all'estinzione dei debiti, dovranno essere versate ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità.
Disposizioni varie
ARTICOLO 19
L'Associazione non assume responsabilità per eventuali danni, comunque derivanti agli associati, sia frequentandone i locali, sia derivanti dall'attività svolta all'interno delle sue strutture sia all'esterno, fermo restando il principio della responsabilità derivante al singolo associato per eventuali danni arrecati a terzi in occasione delle attività che forma oggetto dell'Associazione e l'obbligo dell'associato di tenere, in ogni caso, rilevata ed indenne l'Associazione stessa da ogni domanda degli stessi terzi.
Clausola arbitrale
ARTICOLO 20
L'associato può ricorrere alla sua esclusione da socio chiedendo il reinserimento alla prima assemblea convocata dopo l'esclusione. Gli associati si impegnano a non ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria per le loro questioni con l'Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra gli stessi e l'Associazione nascenti dal presente statuto o a esso inerenti, fatta eccezione per le controversie aventi per oggetto l'utilizzazione del marchio dell'Associazione, saranno deferite ad un collegio arbitrale irrituale e composto da arbitri nominati da ciascuna delle parti in controversia. La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome del proprio arbitro. L'altra parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con le modalità di cui sopra, il nome dell'arbitro da lei scelto. Gli arbitri si riuniranno nella sede dell'Associazione e redigeranno il testo di un accordo che si sostituirà alla volontà delle parti e sarà per esse vincolante. Tale accordo dovrà essere redatto entro 90 giorni. Il Collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio contraddittorio.
ARTICOLO 21
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme di legge in materia.